I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai
sensi dell’art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni
tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e
sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
- provenga da soggetto maggiorenne;
- provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di
incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
- sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità
sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata,
con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o
domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.
ARTICOLO 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei
modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o
civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal
suo comportamento.
ARTICOLO 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al
medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte
del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
- il paziente sia maggiorenne;
- il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e
di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
- i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano
stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo
di colloquiare con lo stesso;
- la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia
produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a
diciotto mesi;
- il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni
e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed
abbia discusso di ciò con il medico;
- il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo
stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere
attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove
sarà praticato il trattamento eutanasico.
ARTICOLO 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe
del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il
caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5
e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando
contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la
richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può
essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da
un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente
documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del
fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano
rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato
tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580
e 593.