11.12.2019

Fine vita: cosa si può fare in Italia?

Fine vita: cosa si può fare in Italia?

In pochissimi danno corrette informazioni circa i diritti nel fine vita in Italia. Vediamole nel dettaglio.

Le cure palliative

Le cure palliative, nate circa 30 anni fa in Inghilterra, sono la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Nelle cure palliative il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali è di importanza fondamentale. Esse si propongono di migliorare il più possibile la qualità di vita sia per i pazienti che per le loro famiglie.

Le cure palliative sono state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “…un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale“.

Queste cure si rivolgono a pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva, in primo luogo malattie oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie, cardiologiche ed hanno lo scopo di dare al malato la massima qualità di vita possibile, nel rispetto della sua volontà, aiutandolo a vivere al meglio la fase terminale della malattia ed accompagnandolo verso la morte. La fase terminale è quella condizione non più reversibile con le cure che evolve nella morte del paziente ed è caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia, dal manifestarsi di sintomi fisici, come il dolore, e psichici che coinvolgono anche il nucleo familiare e delle relazioni sociali. Maggiori informazioni a questo link.

Il rifiuto dei trattamenti sanitari

Con la legge 219/2017 è stato disciplinato ciò che prima si ritrovava solo nella giurisprudenza, ossia la possibilità per il malato di rifiutare o sospendere qualsiasi terapia, ivi incluse quelle salvavita. Effetto diretto del rifiuto o della sospensione di terapie salvavita, è la morte. Questa, a seconda del trattamento rifiutato o sospeso, non sempre è rapida. Per placare i sintomi fisici, come il dolore, nella fase terminale che si viene a creare con il rifiuto o l’interruzione di terapie salvavita, il medico può aiutare il paziente attraverso una sedazione palliativa profonda continua. Maggiori informazioni a questo link.

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Con le disposizioni anticipate di trattamento, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può lasciare proprie indicazioni ai medici circa i trattamenti sanitari che in futuro vorrà accettare o rifiutare nel momento in cui si trovasse in una condizione di malattia giudicata irreversibile, associata a grave disturbo cognitivo, tale da compromettere le sue capacità di coscienza o giudizio o di comprensibile espressione. Sono disposizioni attuali che si riferiscono a un possibile futuro. Nelle proprie DAT, il cosiddetto testamento biologico, è possibile indicare anche un fiduciario, ossia una persona che rappresenterà il disponente nei rapporti con il medico assicurando il rispetto delle volontà indicate. Maggiori informazioni a questo link.

L’interruzione delle terapie in assenza di DAT

In assenza di Disposizioni Anticipate di Trattamento scritte, l’amministratore di sostegno della persona in una condizione di malattia giudicata irreversibile associata a grave disturbo cognitivo tale da comprometterne le capacità di coscienza, giudizio o di comprensibile espressione, può richiedere l’interruzione delle terapie. La richiesta di interruzione delle terapie può essere posta direttamente al medico. Solo in caso di disaccordo con il medico sull’interruzione, è necessario rivolgersi a un giudice tutelare, per ricostruire la volontà pregressa della persona. Potrebbero essere quindi sentiti dal giudice tutelare familiari e amici. Maggiori informazioni sull’amministrazione di sostegno a questo link.

L’assistenza medica al suicidio

L’aiuto e l’istigazione al suicidio sono reati puniti con la reclusione da 5 a 12 anni. In virtù di Sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2019, che ha valore di legge, questi reati non si configurano per chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
A differenza dell’eutanasia, con il suicidio assistito il medico prescrive il farmaco letale al paziente senza una somministrazione diretta.
Le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto sono: patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.
Per poter procedere, tali condizioni, devono aver formato oggetto di verifica in ambito medico affidata a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale previo parere del comitato etico territorialmente competente. La verifica atterrà alla evidenza che  la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua.
L’unico Paese al mondo che permette il suicidio assistito anche a persone non residenti è la Svizzera.

L’eutanasia

L’eutanasia, ossia la somministrazione diretta di un farmaco letale da parte di un medico a un paziente che ne faccia richiesta e che risponda a determinati requisiti, non è legale in Italia. L’eutanasia propriamente detta, in UE è legale in Belgio, Olanda e Lussemburgo.

ALTRI ARTICOLI

Ultimi articoli